
La cittadinanza italiana è uno status che determina diritti e doveri ed è la condizione del cittadino alla quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
Acquisizione automatica
La cittadinanza si può acquisire automaticamente per:
- nascita (“ius sanguinis” o diritto di sangue), in caso di persona straniera nata da almeno un genitore italiano;
- nascita sul territorio italiano (“ius soli” o diritto di suolo), se i genitori sono ignoti o apolidi, se non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- adozione, in caso diminorenne adottato da cittadino italiano.
Acquisizione su domanda
La cittadinanza si può acquisire anche su domanda per matrimonio o residenza.
MATRIMONIO
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana:
- se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi (un anno) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi o dopo 24 mesi (due anni) di residenza con il cittadino italiano;
- in caso di residenza all’estero, dopo18 mesi (un anno e mezzo) in presenza di figli nati o adottati da coniugi o dopo 36 mesi (tre anni) dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).
RESIDENZA
La cittadinanza italiana per residenza è concessa dal Ministero dell’Interno – previa domanda da presentare alla prefettura – al cittadino straniero residente in Italia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- nato in Italia e residente legalmente da almeno tre anni;
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno tre anni;
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno cinque anni, successivi all’adozione;
- che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente autorità consolare;
- comunitario residente legalmente in Italia da almeno quattro anni;
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;
- residente legalmente in Italia da almeno dieci anni.
Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie indicate, è richiesto anche il possesso del requisito del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso nucleo familiare e allo stesso stato di famiglia.
I cittadini stranieri possono presentare la domanda di cittadinanza italiana, a determinate condizioni, dopo il periodo di residenza:
- quattro anni per i comunitari;
- cinque anni per gli apolidi;
- dieci anni per gli stranieri.
DOCUMENTI CHE SERVONO
- Carta d’identita ;
- Atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine;
- Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico;
- Ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dal Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113
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